Le temperature elevate, l’umidità e l’esposizione prolungata alla radiazione solare rappresentano un rischio concreto per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il problema non riguarda soltanto chi lavora all’aperto. Il rischio da calore può essere presente anche negli ambienti chiusi non climatizzati o scarsamente ventilati, soprattutto quando le condizioni interne sono influenzate dalle temperature esterne o dalla presenza di fonti di calore legate al processo produttivo.
In vista della stagione estiva 2026, la Regione del Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno adottato specifici provvedimenti per rafforzare la prevenzione dello stress termico e delle conseguenze derivanti dall’esposizione alla radiazione solare.
I due provvedimenti hanno caratteristiche differenti:
- in Veneto è stato approvato uno schema di Protocollo d’intesa, accompagnato dalle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare;
- in Friuli Venezia Giulia è stata emanata un’ordinanza contingibile e urgente che, in determinate giornate e condizioni, vieta lo svolgimento di alcune attività lavorative nelle ore più calde.
Quali sono i rischi per i lavoratori?
L’esposizione a temperature elevate può causare:
- disidratazione e squilibri idrominerali;
- crampi da calore;
- esaurimento o stress da calore;
- perdita di attenzione e riduzione della capacità di reazione;
- aumento del rischio di errori e infortuni;
- colpo di calore, che rappresenta un’emergenza sanitaria potenzialmente letale.
Per chi lavora all’aperto si aggiungono i rischi legati all’esposizione alla radiazione solare, con possibili danni alla pelle e agli occhi, sia immediati sia a lungo termine.
Il rischio può risultare maggiore in presenza di attività fisica intensa, elevata umidità, assenza di ventilazione, utilizzo di indumenti pesanti o DPI, mancato acclimatamento e particolari condizioni individuali di salute.
Veneto: il Protocollo per la gestione del rischio da calore e radiazione solare
Con la DGR n. 376 del 19 maggio 2026, la Regione del Veneto ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa per la gestione del rischio da calore e da radiazione solare negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo si applica a tutti i settori produttivi, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento alle attività che comportano:
- esposizione a temperature elevate e radiazione solare negli ambienti outdoor;
- esposizione al calore negli ambienti indoor.
Il documento richiama espressamente gli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008 e promuove un approccio organizzato e sistematico alla prevenzione.
Cosa devono verificare le aziende?
La gestione del rischio non può limitarsi alla disponibilità di acqua o a generiche raccomandazioni rivolte ai lavoratori.
Il datore di lavoro deve verificare che il rischio da calore, microclima e radiazione solare sia stato adeguatamente preso in considerazione nella valutazione dei rischi aziendale.
In particolare, è necessario valutare:
- temperatura e umidità dell’ambiente;
- esposizione diretta al sole;
- intensità dell’attività fisica;
- durata dell’esposizione;
- ventilazione e disponibilità di zone ombreggiate;
- abbigliamento e dispositivi di protezione utilizzati;
- grado di acclimatamento dei lavoratori;
- presenza di lavoratori particolarmente sensibili;
- possibilità di modificare orari, turni e modalità operative.
Quando il rischio è presente, il Documento di Valutazione dei Rischi deve individuare misure concrete di prevenzione e protezione.
Nei cantieri, il rischio deve essere considerato anche nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese.
In presenza di attività in appalto, deve essere inoltre valutata la necessità di integrare il DUVRI e di coordinare le misure adottate dalle diverse aziende coinvolte.
Le principali misure di prevenzione
Tra le misure indicate dalle Linee di indirizzo rientrano:
- consultazione preventiva delle condizioni meteorologiche e dei sistemi di allerta;
- utilizzo della piattaforma Worklimate come strumento di primo screening;
- organizzazione del lavoro evitando, quando necessario, le ore più calde;
- modifica degli orari e rotazione del personale;
- previsione di pause di recupero in luoghi ombreggiati, freschi o climatizzati;
- disponibilità costante di acqua potabile fresca;
- promozione di una corretta idratazione;
- utilizzo di abbigliamento adeguato e protezioni contro la radiazione UV;
- graduale acclimatamento dei nuovi assunti o dei lavoratori che riprendono l’attività dopo un periodo di assenza;
- tutela dei lavoratori particolarmente sensibili;
- procedure specifiche di emergenza e primo soccorso;
- presenza di un addetto al primo soccorso adeguatamente informato;
- divieto o limitazione del lavoro in solitario nelle situazioni più critiche;
- informazione e formazione dei lavoratori in una lingua da loro effettivamente compresa.
Il portale Worklimate rappresenta un importante strumento previsionale, ma non sostituisce la valutazione del rischio riferita alle reali condizioni di lavoro, alla mansione svolta, allo sforzo fisico, all’abbigliamento e ai DPI utilizzati.
Friuli Venezia Giulia: divieto di lavoro nelle ore più calde
L’Ordinanza n. 1/2026/SAL della Regione Friuli Venezia Giulia introduce un divieto specifico per alcune lavorazioni svolte con esposizione prolungata al sole.
Il divieto è efficace:
dal 16 giugno al 15 settembre 2026, dalle ore 12:30 alle ore 16:00.
La sospensione riguarda le attività svolte:
- nel settore agricolo;
- nel settore florovivaistico;
- nei cantieri edili;
- nei cantieri stradali;
- nelle cave.
Il divieto non si applica automaticamente a tutte le giornate del periodo estivo.
Deve essere rispettato nei giorni e nelle aree in cui la mappa pubblicata sul portale Worklimate, riferita allo scenario:
“lavoratori esposti al sole” – “attività fisica intensa” – previsione delle ore 12:00
indica un livello di rischio “ALTO”.
Le aziende interessate devono quindi controllare regolarmente la previsione relativa al Comune nel quale viene svolta l’attività.
Le eccezioni previste in Friuli Venezia Giulia
Il divieto non si applica alle Pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai relativi appaltatori quando devono essere realizzati interventi:
- di pubblica utilità;
- di protezione civile;
- necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità.
Anche in questi casi, tuttavia, il datore di lavoro deve adottare misure organizzative e operative idonee a ridurre il rischio a un livello accettabile, sulla base della valutazione effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
La mancata osservanza del divieto può comportare le conseguenze previste dall’articolo 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
Cantieri edili: possibile anticipo o posticipo dei lavori
Durante il periodo di validità dell’ordinanza, nei giorni caratterizzati da rischio “ALTO”, è autorizzato l’anticipo o il posticipo di un’ora dei lavori nei cantieri edili e nelle attività affini svolte esclusivamente all’aperto con esposizione prolungata al sole.
La deroga riguarda i regolamenti comunali relativi alle attività rumorose temporanee.
I Comuni possono però disciplinare diversamente la materia con una propria ordinanza. La disposizione non trova inoltre applicazione nei Comuni a densità turistica alta o superiore con vocazione marittima.
Prima di modificare gli orari di cantiere è quindi necessario verificare anche le eventuali disposizioni adottate dal Comune interessato.
Gli obblighi non riguardano solo i settori soggetti al divieto
Il divieto disposto in Friuli Venezia Giulia interessa specifici comparti, ma il rischio da calore deve essere valutato in tutte le attività lavorative nelle quali può presentarsi.
Possono essere interessati, ad esempio:
- magazzini e capannoni non climatizzati;
- cucine e laboratori alimentari;
- lavanderie industriali;
- officine;
- serre;
- attività di manutenzione;
- stabilimenti produttivi con fonti di calore;
- strutture ricettive e attività stagionali;
- movimentazione merci;
- lavori su coperture;
- installazione di impianti e pannelli fotovoltaici;
- attività di pulizia e manutenzione all’aperto.
Anche quando non opera un divieto regionale espresso, rimane in capo al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti e di adottare misure adeguate per proteggere i lavoratori.
Cosa dovrebbe fare concretamente il datore di lavoro?
In vista delle temperature estive, ogni azienda dovrebbe almeno:
- verificare se il rischio da calore e radiazione solare è presente nelle proprie attività;
- controllare che il DVR e, quando applicabili, POS, PSC e DUVRI siano aggiornati;
- individuare mansioni, reparti e lavoratori maggiormente esposti;
- definire chi deve consultare quotidianamente le previsioni meteo e Worklimate;
- stabilire preventivamente le misure da adottare per ciascun livello di rischio;
- organizzare orari, turnazioni e pause;
- predisporre zone di recupero fresche o ombreggiate;
- garantire acqua fresca in quantità sufficiente;
- informare i lavoratori sui sintomi iniziali delle patologie da calore;
- definire una procedura per l’intervento degli addetti al primo soccorso;
- confrontarsi con il medico competente per la tutela dei soggetti particolarmente sensibili;
- conservare evidenza delle verifiche e delle misure effettivamente adottate.
Come riconoscere un possibile colpo di calore
Il colpo di calore è un’emergenza medica.
Tra i segnali più gravi possono comparire:
- temperatura corporea molto elevata;
- alterazione dello stato mentale;
- confusione o perdita di coscienza;
- difficoltà nella respirazione;
- tachicardia;
- cute molto calda;
- convulsioni o grave debolezza.
In presenza di questi sintomi è necessario chiamare immediatamente il 112.
In attesa dei soccorsi, il lavoratore deve essere spostato in un luogo fresco e ombreggiato, liberato dagli indumenti non necessari e raffreddato con acqua fresca, panni bagnati e ventilazione.
Il lavoratore non deve essere lasciato solo.
Documenti da scaricare
Per conoscere nel dettaglio le disposizioni e le indicazioni operative è possibile consultare i documenti completi:
- Scarica l’Ordinanza 2026 della Regione Veneto
- Scarica l’Ordinanza 2026 della Regione Friuli Venezia Giulia
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- individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- predisposizione di procedure operative;
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