Gestione rischio calore e radiazione solare sul lavoro: le misure previste nel 2026 in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Le temperature elevate, l’umidità e l’esposizione prolungata alla radiazione solare rappresentano un rischio concreto per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il problema non riguarda soltanto chi lavora all’aperto. Il rischio da calore può essere presente anche negli ambienti chiusi non climatizzati o scarsamente ventilati, soprattutto quando le condizioni interne sono influenzate dalle temperature esterne o dalla presenza di fonti di calore legate al processo produttivo.

In vista della stagione estiva 2026, la Regione del Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno adottato specifici provvedimenti per rafforzare la prevenzione dello stress termico e delle conseguenze derivanti dall’esposizione alla radiazione solare.

I due provvedimenti hanno caratteristiche differenti:

  • in Veneto è stato approvato uno schema di Protocollo d’intesa, accompagnato dalle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare;
  • in Friuli Venezia Giulia è stata emanata un’ordinanza contingibile e urgente che, in determinate giornate e condizioni, vieta lo svolgimento di alcune attività lavorative nelle ore più calde.

Quali sono i rischi per i lavoratori?

L’esposizione a temperature elevate può causare:

  • disidratazione e squilibri idrominerali;
  • crampi da calore;
  • esaurimento o stress da calore;
  • perdita di attenzione e riduzione della capacità di reazione;
  • aumento del rischio di errori e infortuni;
  • colpo di calore, che rappresenta un’emergenza sanitaria potenzialmente letale.

Per chi lavora all’aperto si aggiungono i rischi legati all’esposizione alla radiazione solare, con possibili danni alla pelle e agli occhi, sia immediati sia a lungo termine.

Il rischio può risultare maggiore in presenza di attività fisica intensa, elevata umidità, assenza di ventilazione, utilizzo di indumenti pesanti o DPI, mancato acclimatamento e particolari condizioni individuali di salute.

Veneto: il Protocollo per la gestione del rischio da calore e radiazione solare

Con la DGR n. 376 del 19 maggio 2026, la Regione del Veneto ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa per la gestione del rischio da calore e da radiazione solare negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo si applica a tutti i settori produttivi, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento alle attività che comportano:

  • esposizione a temperature elevate e radiazione solare negli ambienti outdoor;
  • esposizione al calore negli ambienti indoor.

Il documento richiama espressamente gli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008 e promuove un approccio organizzato e sistematico alla prevenzione.

Cosa devono verificare le aziende?

La gestione del rischio non può limitarsi alla disponibilità di acqua o a generiche raccomandazioni rivolte ai lavoratori.

Il datore di lavoro deve verificare che il rischio da calore, microclima e radiazione solare sia stato adeguatamente preso in considerazione nella valutazione dei rischi aziendale.

In particolare, è necessario valutare:

  • temperatura e umidità dell’ambiente;
  • esposizione diretta al sole;
  • intensità dell’attività fisica;
  • durata dell’esposizione;
  • ventilazione e disponibilità di zone ombreggiate;
  • abbigliamento e dispositivi di protezione utilizzati;
  • grado di acclimatamento dei lavoratori;
  • presenza di lavoratori particolarmente sensibili;
  • possibilità di modificare orari, turni e modalità operative.

Quando il rischio è presente, il Documento di Valutazione dei Rischi deve individuare misure concrete di prevenzione e protezione.

Nei cantieri, il rischio deve essere considerato anche nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese.

In presenza di attività in appalto, deve essere inoltre valutata la necessità di integrare il DUVRI e di coordinare le misure adottate dalle diverse aziende coinvolte.

Le principali misure di prevenzione

Tra le misure indicate dalle Linee di indirizzo rientrano:

  • consultazione preventiva delle condizioni meteorologiche e dei sistemi di allerta;
  • utilizzo della piattaforma Worklimate come strumento di primo screening;
  • organizzazione del lavoro evitando, quando necessario, le ore più calde;
  • modifica degli orari e rotazione del personale;
  • previsione di pause di recupero in luoghi ombreggiati, freschi o climatizzati;
  • disponibilità costante di acqua potabile fresca;
  • promozione di una corretta idratazione;
  • utilizzo di abbigliamento adeguato e protezioni contro la radiazione UV;
  • graduale acclimatamento dei nuovi assunti o dei lavoratori che riprendono l’attività dopo un periodo di assenza;
  • tutela dei lavoratori particolarmente sensibili;
  • procedure specifiche di emergenza e primo soccorso;
  • presenza di un addetto al primo soccorso adeguatamente informato;
  • divieto o limitazione del lavoro in solitario nelle situazioni più critiche;
  • informazione e formazione dei lavoratori in una lingua da loro effettivamente compresa.

Il portale Worklimate rappresenta un importante strumento previsionale, ma non sostituisce la valutazione del rischio riferita alle reali condizioni di lavoro, alla mansione svolta, allo sforzo fisico, all’abbigliamento e ai DPI utilizzati.

Friuli Venezia Giulia: divieto di lavoro nelle ore più calde

L’Ordinanza n. 1/2026/SAL della Regione Friuli Venezia Giulia introduce un divieto specifico per alcune lavorazioni svolte con esposizione prolungata al sole.

Il divieto è efficace:

dal 16 giugno al 15 settembre 2026, dalle ore 12:30 alle ore 16:00.

La sospensione riguarda le attività svolte:

  • nel settore agricolo;
  • nel settore florovivaistico;
  • nei cantieri edili;
  • nei cantieri stradali;
  • nelle cave.

Il divieto non si applica automaticamente a tutte le giornate del periodo estivo.

Deve essere rispettato nei giorni e nelle aree in cui la mappa pubblicata sul portale Worklimate, riferita allo scenario:

“lavoratori esposti al sole” – “attività fisica intensa” – previsione delle ore 12:00

indica un livello di rischio “ALTO”.

Le aziende interessate devono quindi controllare regolarmente la previsione relativa al Comune nel quale viene svolta l’attività.

Le eccezioni previste in Friuli Venezia Giulia

Il divieto non si applica alle Pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai relativi appaltatori quando devono essere realizzati interventi:

  • di pubblica utilità;
  • di protezione civile;
  • necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Anche in questi casi, tuttavia, il datore di lavoro deve adottare misure organizzative e operative idonee a ridurre il rischio a un livello accettabile, sulla base della valutazione effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

La mancata osservanza del divieto può comportare le conseguenze previste dall’articolo 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

Cantieri edili: possibile anticipo o posticipo dei lavori

Durante il periodo di validità dell’ordinanza, nei giorni caratterizzati da rischio “ALTO”, è autorizzato l’anticipo o il posticipo di un’ora dei lavori nei cantieri edili e nelle attività affini svolte esclusivamente all’aperto con esposizione prolungata al sole.

La deroga riguarda i regolamenti comunali relativi alle attività rumorose temporanee.

I Comuni possono però disciplinare diversamente la materia con una propria ordinanza. La disposizione non trova inoltre applicazione nei Comuni a densità turistica alta o superiore con vocazione marittima.

Prima di modificare gli orari di cantiere è quindi necessario verificare anche le eventuali disposizioni adottate dal Comune interessato.

Gli obblighi non riguardano solo i settori soggetti al divieto

Il divieto disposto in Friuli Venezia Giulia interessa specifici comparti, ma il rischio da calore deve essere valutato in tutte le attività lavorative nelle quali può presentarsi.

Possono essere interessati, ad esempio:

  • magazzini e capannoni non climatizzati;
  • cucine e laboratori alimentari;
  • lavanderie industriali;
  • officine;
  • serre;
  • attività di manutenzione;
  • stabilimenti produttivi con fonti di calore;
  • strutture ricettive e attività stagionali;
  • movimentazione merci;
  • lavori su coperture;
  • installazione di impianti e pannelli fotovoltaici;
  • attività di pulizia e manutenzione all’aperto.

Anche quando non opera un divieto regionale espresso, rimane in capo al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti e di adottare misure adeguate per proteggere i lavoratori.

Cosa dovrebbe fare concretamente il datore di lavoro?

In vista delle temperature estive, ogni azienda dovrebbe almeno:

  1. verificare se il rischio da calore e radiazione solare è presente nelle proprie attività;
  2. controllare che il DVR e, quando applicabili, POS, PSC e DUVRI siano aggiornati;
  3. individuare mansioni, reparti e lavoratori maggiormente esposti;
  4. definire chi deve consultare quotidianamente le previsioni meteo e Worklimate;
  5. stabilire preventivamente le misure da adottare per ciascun livello di rischio;
  6. organizzare orari, turnazioni e pause;
  7. predisporre zone di recupero fresche o ombreggiate;
  8. garantire acqua fresca in quantità sufficiente;
  9. informare i lavoratori sui sintomi iniziali delle patologie da calore;
  10. definire una procedura per l’intervento degli addetti al primo soccorso;
  11. confrontarsi con il medico competente per la tutela dei soggetti particolarmente sensibili;
  12. conservare evidenza delle verifiche e delle misure effettivamente adottate.

Come riconoscere un possibile colpo di calore

Il colpo di calore è un’emergenza medica.

Tra i segnali più gravi possono comparire:

  • temperatura corporea molto elevata;
  • alterazione dello stato mentale;
  • confusione o perdita di coscienza;
  • difficoltà nella respirazione;
  • tachicardia;
  • cute molto calda;
  • convulsioni o grave debolezza.

In presenza di questi sintomi è necessario chiamare immediatamente il 112.

In attesa dei soccorsi, il lavoratore deve essere spostato in un luogo fresco e ombreggiato, liberato dagli indumenti non necessari e raffreddato con acqua fresca, panni bagnati e ventilazione.

Il lavoratore non deve essere lasciato solo.

Documenti da scaricare

Per conoscere nel dettaglio le disposizioni e le indicazioni operative è possibile consultare i documenti completi:

Hai bisogno di supporto per gestire il rischio caldo nella tua azienda?

Formlab affianca le imprese del Veneto Orientale e del Friuli Venezia Giulia nella gestione del rischio da calore e da esposizione alla radiazione solare. Possiamo supportare la tua azienda nella:

  • valutazione e aggiornamento della documentazione aziendale;
  • individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • predisposizione di procedure operative;
  • informazione e formazione dei lavoratori;
  • formazione e aggiornamento degli addetti al primo soccorso;
  • assistenza nella gestione integrata di sicurezza, formazione e medicina del lavoro.

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Nuovo accordo stato-regione: cosa cambia per Carroponte e Ambienti Confinati?

Il panorama della sicurezza sul lavoro in Italia ha subìto una svolta importante. Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/05/2025), sono state introdotte novità stringenti che riguardano direttamente l’abilitazione degli operatori per alcune attrezzature e contesti di rischio specifico. In particolare, l’attenzione si sposta su due ambiti critici: la conduzione del carroponte e le attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

La nuova normativa non si limita a regolamentare i futuri corsi, ma interviene con decisione sulla validità della formazione pregressa. Ecco i punti cardine da monitorare:

Obbligo abilitazione conduzione Carroponte

Il carroponte è stato ufficialmente inserito tra le attrezzature per le quali è richiesta l’abilitazione specifica dell’operatore.

  • Validità corsi precedenti: Sono riconosciuti solo se i contenuti e il programma risultano perfettamente conformi alle nuove disposizioni.
  • Scadenza per l’adeguamento: Se l’attestato non è conforme, il corso deve essere ripetuto integralmente (10 ore) entro il 19/05/2026.

Obbligo abilitazione Ambienti Confinati

Anche per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è ora richiesta un’abilitazione specifica che rispetti i nuovi standard qualitativi e contenutistici.

  • Nessuna integrazione parziale: Se il vecchio corso non copre tutti i nuovi punti previsti, non è possibile fare un semplice aggiornamento.
  • Ripetizione del corso: In caso di non conformità, è necessario frequentare un nuovo corso della durata di 12 ore entro il 19/05/2026.

Nota Bene: Il riconoscimento dei corsi passati dipende esclusivamente dall’aderenza dei contenuti ai nuovi programmi, indipendentemente dal numero di ore già svolte in precedenza.

Come verificare la conformità dei propri attestati?

È fondamentale che le aziende procedano a una verifica immediata della documentazione in possesso. La mancanza di anche solo un modulo didattico tra quelli previsti dal nuovo Accordo rende l’attestato non valido ai fini di legge.

La nostra proposta formativa

Per supportare le aziende in questo passaggio delicato, abbiamo già predisposto i nuovi programmi formativi conformi alle disposizioni del 2025. Le sessioni di formazione si terranno presso la nostra sede di San Michele al Tagliamento (VE), in Via Canal, con la seguente suddivisione:

Corso Carroponte
Dal 20/05/2026 al 21/05/2026

Modulo teorico: 4 ore
Modulo pratico: 6 ore
Totale: 10 ore

> Vai alla pagina del corso Carroponte

Corso Ambienti confinati
Dal 18/05/2026 al 19/05/2026

Modulo teorico: 4 ore
Modulo pratico: 8 ore
Totale: 12 ore

> Vai alla pagina del corso Ambienti confinati

Per info e iscrizioni

Per qualsiasi domanda e per procedere con l’iscrizione, Vi preghiamo di prendere contatto con la nostra segreteria ai seguenti modi:

Telefono: 0421 709123 
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Legge 34/2026: novità su smart working, formazione e addestramento

Il panorama normativo della sicurezza sul lavoro ha subito un’importante evoluzione con l’entrata in vigore, il 7 aprile 2026, della Legge 34/2026. Il provvedimento introduce modifiche mirate al D.Lgs. 81/2008, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti per le piccole e medie imprese e modernizzare alcuni processi formativi e gestionali.

Se hai bisogno di aiuto, puoi prenotare una consulenza con uno dei nostri esperti.

Ecco i pilastri della riforma che ogni datore di lavoro e consulente deve conoscere.

1. Smart Working: informativa annuale e responsabilità

La legge fa finalmente chiarezza sulla gestione della sicurezza per chi lavora da remoto.

  • Obbligo semplificato: Non è più necessaria una valutazione specifica dei rischi dei singoli domicili né un “DVR Smart Working” dedicato. L’obbligo si ritiene assolto con la consegna al lavoratore e all’RLS di un’informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici.
  • Cooperazione del lavoratore: Resta fermo il dovere del dipendente di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione.
  • Sanzioni: Attenzione alla periodicità. Il mancato invio dell’informativa annuale è penalmente sanzionabile.

2. Modelli di Organizzazione (MOG) semplificati

Per favorire l’adozione dei modelli previsti dall’Art. 30 del Testo Unico, l’INAIL ha ora 120 giorni per elaborare modelli di gestione semplificati specifici per micro, piccole e medie imprese. Il principio cardine è la proporzionalità: meno burocrazia amministrativa, mantenendo alti gli standard di tutela.

3. Addestramento 4.0: simulazioni e VR

Una delle novità più attese riguarda le modalità di addestramento. La Legge 34/2026 sdogana ufficialmente l’uso di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Sarà possibile addestrare il personale tramite visori o simulatori, a patto di mantenere una tracciabilità rigorosa su registri (anche digitali).

4. Formazione e Cassa Integrazione

Viene sancito il principio per cui la sicurezza non si ferma mai: la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS) può essere erogata anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione totale che di riduzione dell’orario di lavoro.

5. Verifiche attrezzature: novità per le PLE

Cambia il calendario delle verifiche periodiche per alcune attrezzature di sollevamento. Viene introdotta la verifica triennale per:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE).
  • Piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto.

In sintesi

La Legge 34/2026 cerca di coniugare l’innovazione tecnologica e la semplificazione per le PMI con il mantenimento del rigore sanzionatorio, specialmente per quanto riguarda la comunicazione dei rischi nello smart working.

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    Sicurezza sul Lavoro: le novità della Circolare INL del 23 febbraio 2026

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare emanata il 23/02/2026, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dal D.L. n. 159/2025 (convertito in L. n. 198/2025). Il provvedimento introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nell’ambito della protezione civile.

    Di seguito, condivido una sintesi dei principali punti di interesse per imprese e professionisti.

    DPI e Indumenti di Lavoro

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la manutenzione e l’igiene degli indumenti di lavoro qualora questi siano identificati come DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

    • Verifica ispettiva: In sede di accertamento, gli ispettori verificheranno che tale identificazione sia esplicitamente indicata all’interno del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

    Formazione e Digitalizzazione

    Si segnalano due importanti variazioni riguardanti gli obblighi formativi:

    • Aggiornamento RLS: L’obbligo di aggiornamento periodico per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori (secondo le modalità dei CCNL).
    • Settore Turistico-Ricettivo: Per i pubblici esercizi e le strutture ricettive, la formazione può essere completata entro 30 giorni dall’assunzione.
    • Fascicolo Elettronico: Le competenze certificate non saranno più annotate nel libretto formativo cartaceo, ma confluiranno nel fascicolo elettronico del lavoratore integrato nel sistema SIISL.

    Sorveglianza Sanitaria

    Il nuovo quadro normativo introduce tre punti cardine:

    1. Orario di lavoro: Le visite mediche devono essere computate nell’orario di lavoro (fatta eccezione per le visite pre-assuntive).
    2. Screening oncologici: Il Medico Competente è tenuto a promuovere l’adesione ai programmi di screening previsti dai LEA.
    3. Controlli alcol e droghe: È prevista la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita in caso di ragionevole sospetto durante il turno. Tuttavia, per l’operatività di questa misura, occorrerà attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026.

    Modelli Organizzativi (D.Lgs. 231/2011)

    Il MOG (Modello di Organizzazione e Gestione) si presume conforme ai requisiti dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 se adottato secondo le linee guida UNI-INAIL o la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. Lo standard OHSAS 18001:2007 è stato ufficialmente rimosso. Tra le nuove misure generali di tutela, viene inserita la programmazione di interventi per la prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.

    Sicurezza nella Protezione Civile

    La disciplina per le organizzazioni di volontariato viene integrata nel D.Lgs. 81/2008 (nuovo art. 3-bis). I volontari sono ora pienamente equiparati ai lavoratori per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza, con obblighi specifici di formazione, fornitura DPI e sorveglianza sanitaria in capo al legale rappresentante.

    Altre novità di rilievo

    • Patente a Crediti: Dal 1° gennaio 2026, la sanzione per il lavoro nero prevede la decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore irregolare. Le sanzioni per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti raddoppiano, passando da 6.000 a 12.000 euro.
    • Badge di Cantiere: Viene introdotto un badge digitale con codice univoco anticontraffazione, interoperabile con il SIISL, per tutte le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri edili.
    • Scale Verticali e Cadute: Per le scale fisse oltre i 5 metri, il datore di lavoro deve installare gabbie di sicurezza o sistemi di protezione individuale (art. 115) in base alla valutazione del rischio. Per le scale già installate, l’adeguamento è obbligatorio dal 1° febbraio 2026.
    • Domicilio Digitale: Le società devono comunicare un domicilio digitale (PEC) distinto da quello dell’impresa stessa.

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    L’adeguamento alle nuove disposizioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiede un’analisi attenta della documentazione aziendale e dei processi formativi per evitare pesanti sanzioni o la sospensione della patente a crediti.

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    Corso RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Obblighi, Ruolo e Formazione 

    Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale prevista dal D.Lgs 81/08 e obbligatoria in ogni azienda. Può essere eletto dai lavoratori come loro portavoce in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Qualora i dipendenti non eleggano un RLS interno, l’azienda dovrà fare riferimento a un RLS Territoriale

    Chi è il RLS e quali sono i suoi compiti 

    Il corso RLS forma una figura chiave nella prevenzione dei rischi aziendali. Il suo ruolo principale è quello di garante della sicurezza, rappresentando i lavoratori nei processi di consultazione e partecipazione. 

    I compiti principali del RLS sono: 

    • essere il punto di riferimento dei lavoratori in materia di sicurezza; 
    • partecipare alle consultazioni su prevenzione e protezione; 
    • controllare e proporre misure migliorative nella strategia di prevenzione aziendale; 
    • collaborare con datore di lavoro e RSPP per la tutela della salute sul lavoro. 

    👉 È importante ricordare che le decisioni finali spettano al datore di lavoro, che mantiene la responsabilità della sicurezza. 

    Come avviene l’elezione del RLS in azienda 

    L’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza segue un iter preciso: 

    1. Comunicazione ai dipendenti sulla necessità di eleggere un RLS. 
    1. Pubblicazione dei nominativi dei candidati in bacheca aziendale. 
    1. Votazione da parte dei lavoratori tramite schede dedicate. 
    1. Conteggio dei voti e individuazione del rappresentante scelto. 
    1. Comunicazione del nominativo all’INAIL
    1. Partecipazione obbligatoria al corso di formazione RLS di 32 ore

    Corso RLS obbligatorio: durata e contenuti 

    Il corso RLS ha una durata minima di 32 ore, come stabilito dal D.Lgs 81/08, ed è obbligatorio per tutti i lavoratori eletti o designati. 
    Durante la formazione si affrontano temi come: 

    • normativa sulla sicurezza sul lavoro; 
    • diritti e doveri del RLS; 
    • strumenti per individuare e valutare i rischi; 
    • comunicazione e consultazione con datore di lavoro e RSPP. 

    Al termine del corso, il partecipante ottiene l’attestato di RLS valido ai fini di legge. 

    Caldo e sicurezza sul lavoro: cosa devono fare le aziende

    Le temperature estive stanno diventando sempre più estreme e frequenti. Non si tratta più di episodi eccezionali, ma di una condizione ricorrente che impatta direttamente sull’organizzazione del lavoro e sulla salute dei lavoratori. In questo scenario, la prevenzione del rischio da stress termico non è più una buona pratica: è un obbligo normativo.

    Il D.Lgs. 81/2008, in particolare agli articoli 17, 18 e 28, impone al datore di lavoro di valutare e prevenire tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli legati alle condizioni ambientali. Il microclima – quindi caldo eccessivo, umidità, radiazione solare – deve essere considerato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), aggiornandolo ogni volta che le condizioni di lavoro cambiano o emergono nuovi fattori di rischio.


    Le nuove indicazioni normative

    Per dare una risposta concreta a questo problema, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il 19 giugno 2025 un documento condiviso:
    “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

    Si tratta di uno strumento pensato per supportare datori di lavoro, RSPP e professionisti della sicurezza nell’identificazione dei rischi e nella definizione di misure preventive e protettive, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori da colpi di calore, disidratazione, cali di attenzione, svenimenti, affaticamento e, nei casi più gravi, malori gravi o letali.


    Caldo e lavoro: ordinanze attive in Veneto e Friuli-Venezia Giulia

    Con l’arrivo dell’estate e l’intensificarsi delle ondate di calore, le Regioni stanno adottando misure straordinarie per tutelare la salute dei lavoratori esposti a condizioni ambientali estreme.

    In Veneto, è entrata in vigore l’Ordinanza n. 34 del 1° luglio 2025, valida fino al 31 agosto, che impone il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e delle cave, nonché in ambienti chiusi privi di climatizzazione, nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00. Il provvedimento si attiva nei giorni in cui la piattaforma Worklimate (www.worklimate.it) segnala un livello di rischio “elevato” per lo stress termico.

    Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha adottato una misura analoga con l’Ordinanza n. 1/2025/SAL, in vigore fino al 15 settembre 2025. Anche in questo caso è prevista la sospensione delle attività lavorative tra le 12:30 e le 16:00 nelle giornate ad alto rischio, con riferimento ai dati forniti da Worklimate. L’ordinanza si applica a settori come l’agricoltura, l’edilizia, il florovivaismo, i cantieri stradali e le cave, ma coinvolge anche i lavoratori impiegati in ambienti chiusi non ventilati o non climatizzati.

    Entrambi i provvedimenti sottolineano la necessità, per le aziende, di valutare attentamente il rischio da stress termico, di riorganizzare le attività lavorative nelle ore più critiche e di adottare misure preventive per proteggere il benessere dei lavoratori. Il mancato rispetto delle ordinanze può comportare sanzioni ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.

    Queste disposizioni non sono solo un adempimento normativo: rappresentano un chiaro invito a mettere la salute e la sicurezza delle persone al centro della gestione aziendale. Agire in anticipo e con responsabilità significa non solo evitare sanzioni, ma contribuire a un ambiente di lavoro più sicuro, sostenibile e umano.


    Riepilogando: a chi si applicano queste misure

    Le misure si applicano a tutti i settori, in particolare:

    • attività svolte all’aperto, come edilizia, agricoltura, logistica, manutenzioni;
    • ambienti chiusi e scarsamente ventilati, come capannoni, officine, magazzini e autorimesse;
    • aziende che espongono i lavoratori a turni prolungati o mansioni fisicamente impegnative durante le ore più calde.

    Cosa devono fare le aziende

    Tra le azioni consigliate (e richieste) dalle linee guida e dalla normativa vigente, si segnalano:

    • Aggiornare il DVR, includendo la valutazione del rischio caldo (art. 28 D.Lgs. 81/08);
    • Pianificare l’orario di lavoro in modo da evitare le fasce orarie più calde, organizzando turni, pause frequenti e aree ombreggiate o climatizzate;
    • Garantire l’accesso all’acqua fresca, promuovendo la corretta idratazione durante l’intero turno di lavoro;
    • Fornire DPI e abbigliamento adeguato, favorendo materiali leggeri, traspiranti e chiari, che non trattengano il calore;
    • Formare i lavoratori sul riconoscimento precoce dei sintomi da stress termico e sulle modalità corrette di prevenzione e gestione;
    • Coinvolgere il medico competente, attivando eventualmente la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti;
    • Aggiornare il DUVRI nei casi di appalti, condividendo le misure di prevenzione tra tutte le imprese coinvolte.
    • Aggiornare POS E PSC.

    Perché è importante agire adesso

    Il cambiamento climatico rende il rischio da calore un tema strutturale. Investire oggi in prevenzione significa:

    • evitare sanzioni,
    • proteggere la salute dei lavoratori,
    • mantenere la continuità produttiva,
    • rafforzare la responsabilità sociale d’impresa.

    Sanzioni previste

    Oltre alle sanzioni per inadempienze sul DVR e mancata formazione, va segnalato che:

    • Il mancato rispetto di un’ordinanza regionale (come quelle di Veneto o FVG) può portare all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale: fino a 3 mesi di arresto o multe fino a 206 euro, anche per ogni giornata di infrazione.
    • L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha già avviato controlli mirati estivi, in collaborazione con le ASL, su cantieri e settori outdoor.

    Il Referente interno

    Il caldo eccessivo provoca disidratazione, affaticamento, cali di concentrazione, infortuni e patologie da calore. Le aziende devono intervenire per proteggere la salute dei lavoratori e garantire una produttività sicura.

    Alcune aziende virtuose hanno introdotto la figura di un referente interno per la gestione delle emergenze legate al caldo, spesso identificato nel preposto o nel RSPP. Il suo ruolo è monitorare le condizioni atmosferiche, decidere eventuali sospensioni temporanee delle attività e intervenire rapidamente in caso di malori.


    Cosa può fare Formlab per la tua azienda

    Formlab mette a disposizione:

    • supporto per l’aggiornamento del DVR alla luce delle nuove linee guida;
    • formazione specifica per lavoratori, RLS, preposti e datori di lavoro sul rischio caldo;
    • consulenza tecnica per l’organizzazione del lavoro durante i mesi estivi;
    • servizi integrati per la sicurezza, comprensivi di audit, sorveglianza sanitaria e redazione di piani preventivi personalizzati.